Non è previsto la reintegra del lavoratore quando il licenziamento è giustificato da un mancato raggiungimento degli obiettivi. Si prevede solo un risarcimento. Questo è quanto stabilito dalla sentenza 31487/2018 con cui la Cassazione si è espressa su questioni molto complesse: riqualificazione del rapporto di lavoro, nozione di scarso rendimento e regime di tutela applicabile in caso di licenziamento illegittimo per fatto sussistente ma rilevante unicamente sotto il profilo disciplinare.
Affinché si possa integrare l’ipotesi di “scarso rendimento” e giustificare in questo modo la risoluzione del contratto, deve risultare provata “una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente…in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione”.
Nel caso preso in esame questi requisiti non sussistevano! I risultati del dipendente erano inferiori alla media, ma solo nell’arco dell’ultimo anno, e comunque pari a quelli di altri promotori. È stata accertata l’illegittimità del licenziamento ma esclusa l’applicazione della tutela reintegratoria “attenuata”, prevedendo la sola tutela indennitaria “forte” (indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità).