La valutazione delle condotte extralavorative dei dipendenti è tra i temi più complessi con cui ci si possa confrontare.
A tal proposito, Vi segnaliamo questo interessante caso: il possesso da parte del lavoratore di sostanze stupefacenti fuori dall’orario di lavoro non legittima di per sé il suo licenziamento per giusta causa.
La vicenda si riferisce ad un dipendente che era stato licenziato per essere stato trovato dai carabinieri, al rientro al lavoro dopo la pausa pranzo, in possesso di 25 grammi di hashish custoditi nella tuta di lavoro. Per tale motivo il lavoratore era stato arrestato e ciò, a detta del datore di lavoro, aveva determinato un discredito del nome commerciale della società in ragione dell’eco che la notizia aveva avuto sulla stampa locale.
Il dipendente aveva impugnato il licenziamento con esiti giudiziali contrastanti. La Corte d’Appello aveva ritenuto che il fatto contestato al dipendente fosse disciplinarmente rilevante ma non così grave da giustificare il licenziamento. Il fatto illecito aveva certamente determinato in capo alla società un oggettivo discredito, essendo stato il lavoratore arrestato durante il rientro in azienda dopo la pausa pranzo con la tuta portante il marchio aziendale (una nota casa automobilistica) e con la sostanza custodita nella tasca della tuta, ma l’illecito era comunque avvenuto fuori dall’orario di lavoro. Conseguentemente non veniva disposta la reintegrazione del lavoratore ma gli veniva assegnata un’indennità risarcitoria pari a 20 mensilità.
La Corte di Cassazione investita della questione riteneva non corretta la decisione, a cui era giunta la Corte d’Appello, di escludere la reintegra del dipendente licenziato poiché in considerazione della corretta interpretazione dell’art. 32 del CCNL metalmeccanici che prevede una sanzione solo conservativa per il lavoratore che commetta “qualsiasi mancanza che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dello stabilimento” era necessario valutare la possibilità di reintegrare il Lavoratore sulla base di tale disposizione. Per tali motivi cassava la sentenza e rinviava alla Corte d’Appello per la decisione sul merito.
Si evidenzia che in giurisprudenza sono numerosi i precedenti relativi alla legittimità del licenziamento del lavoratore in ipotesi di possesso di stupefacenti sul posto di lavoro o in ambito extra lavorativo, con esiti spesso contrastanti derivanti dalle diverse circostanze applicate ai singoli casi.