Il licenziamento illegittimo intimato in costanza di un contratto di apprendistato comporta l’applicazione dei rimedi sanzionatori previsti, a seconda dei livelli occupazionali dell’impresa, per i contratti a tempo indeterminato. La Cassazione perviene a questa conclusione (sentenza n. 17373, deposita ieri ) sul presupposto che l’apprendistato non può essere considerato alla stregua di un contratto sottoposto ad un termine di durata finale, bensì rientra nella fattispecie del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di natura bi-fasica.
Il contratto di apprendistato, precisa la Corte, è connotato da una prima fase a causa mista, la quale coincide con la durata del progetto formativo, che si caratterizza per il fatto che, a fronte dell’attività lavorativa prestata, l’apprendista riceve non solo una retribuzione, ma anche la formazione professionale. Al termine della prima, segue una seconda fase, la cui insorgenza è condizionata al mancato recesso con preavviso del datore al termine del periodo formativo, nella quale si ripristina la causa tipica dello scambio tra prestazione lavorativa e versamento della retribuzione. Questa conclusione non viene meno in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato, oggetto della controversia sottoposta al vaglio della Cassazione, era stato incardinato prima che entrasse in vigore la nuova disciplina di cui al Dlgs 167/11, il cui articolo 1 espressamente qualifica l’apprendistato come contratto «a tempo indeterminato». Anche nel vigore della disciplina previgente (Legge 25/55), aggiunge la Corte, l’apprendistato mantiene la sua caratteristica di contratto a tempo indeterminato, in cui il recesso anticipato rispetto alla scadenza del periodo formativo non può essere assimilato al recesso ante tempus da un contratto a tempo determinato.
La Cassazione è chiara nel precisare che il termine finale del periodo formativo non può essere assimilato alla data di scadenza di un contratto a termine, ma costituisce unicamente la conclusione della prima fase a causa mista di un rapporto di lavoro che ab origine è stato costituito a tempo indeterminato.
Alla luce di questi presupposti, conclude la Cassazione, il licenziamento disciplinare illegittimo irrogato ad un apprendista durante la prima fase di apprendimento professionale non può determinare come conseguenza un risarcimento del danno parametrato alle mensilità mancanti al completamento del piano formativo.
Il regime sanzionatorio cui accede il recesso datoriale illegittimo è, viceversa, quello proprio del contratto di lavoro a tempo indeterminato, ragion per cui al fine di determinare il regime di tutela del licenziamento dell’apprendista si deve avere riguardo al numero dei dipendenti occupati dall’impresa.
Sulla scorta di questi principi, la Cassazione ha rinviato alla Corte territoriale affinché, in diversa composizione, verifichi il regime di tutela applicabile in ragione dei livelli occupazionali dell’impresa e, quindi, faccia applicazione del regime sanzionatorio proprio della tutela reale o, viceversa, obbligatoria.
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