La prestazione lavorativa nelle festività stabilite dalla legge 260 del 1949 va concordata direttamente con il singolo lavoratore, non è dovuta e l’azienda non può pretenderla. In tali giornate, come la Cassazione ha sottolineato più volte, ai lavoratori spetta un diritto soggettivo di astenersi dal lavoro. Lo svolgimento dell’attività lavorativa durante le festività definite dalla legge è rimesso all’accordo tra le parti ed è sottratto alla disponibilità delle organizzazioni sindacali. Ciò comporta la nullità delle clausole dei contratti collettivi nazionali che stabiliscono l’obbligo di lavorare durante i festivi.
La legge sembra non lasciare margini di flessibilità e non consente nemmeno di applicare in via analogica le eccezioni al divieto di lavoro domenicale.
Dunque, per poter lavorare durante le festività indicate dalla legge 260/1949 ci deve essere la volontà congiunta dell’azienda e del singolo dipendente. Pertanto, se un dipendente si rifiuta di lavorare in un giorno festivo, e quest’obbligo non è stato concordato esplicitamente dalle parti, non può essere sanzionato.