Il caso trae origine dall’impugnazione del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro in ragione delle plurime assenze non giustificate del lavoratore.
Nelle proprie difese il dipendente sosteneva che il licenziamento comunicato oltre il termine di 10 (dieci) giorni previsto dal ccnl per l’irrogazione della sanzione disciplinare, doveva ritenersi nullo.
A seguito di una complessa vicenda giudiziaria, in cui si sono susseguite pronunce contrastanti derivanti da una diversa interpretazione data dai Giudice di merito e di appello al termine decadenziale previsto dal ccnl, il caso è arrivato dinanzi alla Suprema Corte.
La Corte di Cassazione investita della questione ha affermato che il licenziamento doveva considerarsi illegittimo in quanto il ccnl applicato prevedeva espressamente che decorso il termine di 10 giorni per l’irrogazione della sanzione, le giustificazioni dovevano ritenersi accolte e ciò secondo i giudici ha determinato l’automatica insussistenza degli addebiti e dunque l’illegittimità del licenziamento irrogato.