Il c.d. "decreto dignità", entrato in vigore lo scorso 14 luglio, apporta rilevanti modifiche legislative in punto di:
- contratti a termine e somministrazione
- tutele nel caso di illegittimità del licenziamento per gli assunti dopo il 7 marzo 2015.
Contratti a termine
Il termine massimo di durata dei rapporti a tempo determinato è di 24 mesi e non più di 36 mesi.
I primi 12 mesi non necessitano di causale, mentre per i successivi è prevista l'apposizione di almeno una causale tra quelle introdotte dal medesimo decreto, con possibilità di 4 proroghe (non più 5).
Le causali previste dal decreto legge sono:
a) «esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori»;
b) «esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria».
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui sopra.
Nel solco della disincentivazione del ricorso ad assunzioni a termine, è anche previsto un aumento dello 0,5% del contributo addizionale. Sul punto si attendono le istruzioni INPS.
Viene infine innalzato da centoventi a centottanta giorni il termine di decadenza per l’impugnazione del contratto a tempo determinato.
La somministrazione di lavoro
Si applica anche ai rapporti a termine istaurati tra agenzie e lavoratori la disciplina del rapporto di lavoro a termine, tra cui: il limite massimo di 12 o 24 mesi in caso di introduzione di una causale, il massimo di quattro proroghe. Viene invece espressamente esclusa l’applicabilità del limite di contingentamento delle assunzioni a termine pari al 20% del personale impiegato a tempo indeterminato (art. 23 D.Lgs. n. 81/2015), nonché l’istituto del diritto di precedenza (art. 24 D.Lgs. n. 81/2015).
Riforma del D.Lgs. n. 23/2015
Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese che occupano più di 15 unità lavorative vengono innalzate, rispettivamente da 4 a 6 e da 24 a 36 mensilità, le indennità minime e massime di risarcimento in caso di licenziamento illegittimo mantenendo inalterata la scala di progressione di due mensilità per ogni anno di servizio.
Per gli assunti dopo il 7 marzo 2015 nelle imprese con meno di 15 dipendenti, l’indennizzo è pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio (con un minimo di 3 e un massimo di 6 mensilità) (prima della modifica minimo di 2 massimo di 6).
Periodo transitorio ed entrata in vigore
Limitatamente alle disposizioni relative al contratto a termine, le modifiche trovano applicazione ai contratti stipulati successivamente all’entrata in vigore dello stesso, come pure ai rinnovi e alle proroghe dei contratti già in essere alla data del 14 luglio 2018.
In questa seconda ipotesi, i contratti in essere non potranno avere durata, per effetto anche di proroghe o rinnovi, superiore a 24 mesi. Qualora invece tale durata fosse stata superata per interventi antecedenti l’entrata in vigore, il rapporto potrà giungere a naturale scadenza senza possibilità di nuove proroghe o rinnovi, essendo l’assunzione a tempo indeterminato l’unica alternativa consentita per il mantenimento del “rapporto” tra le medesime parti.
Stefano Vio
@Riproduzione riservata