Chi decide di lavorare durante il periodo di malattia è sanzionabile soltanto se ritarda la guarigione

14 Settembre

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È stato considerato giustificato il licenziamento di un autista di pullman di un’impresa privata di noleggio che, durante il periodo di malattia per infortunio è stato scoperto, anche grazie a prove fotografiche, lavorare presso il parcheggio di autovetture gestito dalla famiglia.
Questa è stato deciso della Cassazione con la sentenza n. 17514 del 4 luglio 2018. La Corte di Cassazione ha escluso la scarsa gravità della condotta ascritta al lavoratore dato che, il protratto svolgimento dell’attività di parcheggiatore presso il garage gestito dai familiari, unitamente al mancato utilizzo del collare cervicale prescritto dal medico curante in seguito all’infortunio, erano indice di una condizione di salute incompatibile con lo stato di malattia.
Mentre un’altra ordinanza della Corte, sempre del 4 luglio 2018 n. 17424, ha reputato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore in malattia per una gastroenterite, che, durante il periodo di astensione, aveva svolto in proprio attività di tinteggiatura di esterni. Perché, sempre secondo la Cassazione, l’attività svolta dal dipendente non era tale da impedire o ritardare la guarigione e non era nemmeno indice di un insussistente stato di malattia.

La differenza delle due sentenze si basa sul rilievo che lo svolgimento di un’altra attività lavorativa svolta durante il periodo di malattia non è automaticamente riconducibile ad un illecito disciplinare.
È necessario quindi verificare se l’attività svolta dal dipendente durante il periodo di astensione per malattia, nel suo concreto svolgimento, risulti incompatibile con la condizione di morbilità alla base della sospensione del rapporto di lavoro o sia idonea ad impedire o ritardare la guarigione. Secondo la Cassazione non sussiste un divieto assoluto di prestare attività lavorativa durante il periodo di assenza per malattia a patto che ciò non sia indice di simulazione dell’infermità o che comprometta la guarigione del lavoratore.
Nel primo caso la protratta attività di parcheggiatore nel garage dei parenti denota l’insussistenza dello stato di malattia. Mentre, l’attività di tinteggiatura svolta in proprio dal lavoratore affetto da gastroenterite non viene ritenuta incompatibile con lo stato di malattia e nemmeno causa di ritardo della guarigione del lavoratore.

Rimane comunque incertezza rispetto all’applicazione di principi e concetti che, in base alla sensibilità che orienta il collegio giudicante la controversia, possono spostare la decisione sulla validità o meno del licenziamento disciplinare in una direzione o nel suo contrario.

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