Nelle gare di appalto di servizi l’imprenditore non può scegliere discrezionalmente il contratto collettivo da applicare ai dipendenti, perché tale scelta può squilibrare l’offerta economica, rendendola incongrua. Questo è il principio affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 17 gennaio 2018 n. 276, relativa al servizio di facchinaggio della Regione Sardegna.
La vicenda
Nel caso specifico, l’impresa aggiudicataria aveva formulato un’offerta applicando, genericamente, il contratto collettivo per i servizi ausiliari e fiduciari, cioè un contratto molto vasto perché disciplina, oltre al portierato, l’ accoglienza e indirizzo della clientela, servizi di controllo dell’attività di spettacolo e intrattenimento, la prevenzione e il primo intervento antincendio e l’incasso per conto terzi, per un totale di circa 20 prestazioni, ognuna ampiamente comprensiva di mansioni varie .
La decisione
Su ricorso di un’impresa collocatasi al secondo posto in una gara di oltre 4 milioni di euro, il Consiglio di Stato ha espresso due principi: da un lato conferma che l’applicazione di un determinato contratto collettivo rientra nelle prerogative dell’imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, con la conseguenza che il bando di gara non può imporre ai concorrenti un Ccnl determinato; d’altro lato, tuttavia, deve essere rispettata la coerenza del contratto nazionale di categoria con l’oggetto dell’appalto posto in gara. Se il contratto collettivo nazionale di lavoro è inappropriato o non pertinente al rapporto contrattuale, emergono infatti squilibri nell’offerta economica.
Questo orientamento conferma quanto già sostenuto per un servizio assistenza disabili (Tar Lazio 1969 / 2016), cioè che il bando non può imporre un determinato Ccnl, nemmeno in presenza della cosiddetta clausola sociale, relativa alla riassunzione dei dipendenti dell’impresa uscente: la clausola è infatti rispettata se sono adeguatamente salvaguardati livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti.
Sul tema, si era espresso anche il Tar Piemonte (23 / 2015, confermata da Consiglio di Stato 3329/2015), ammettendo la competizione tra un concorrente che applicava al personale un Ccnl (sorveglianza antincendio) differente da quello (multiservizi) previsto dal bando (per antincendio con elisoccorso); ragionamento opposto (con esclusione) è quello del Tar Veneto 4/2012, per un servizio di contact center di un’azienda energetica pubblica: se il bando prevede il Ccnl settore terziario, non si può concorrere offrendo il trattamento previsto per il settore metalmeccanico grande industria. Peraltro, i Ccnl specifici hanno solo un valore presuntivo, per ciò che riguarda il “costo” della prestazione lavorativa: in caso di dubbio di dumping contrattuale o di utilizzo di contratti collettivi “gialli”, la stazione appaltante dovrà verificare se il Ccnl applicato dal concorrente sia stato sottoscritto da un sindacato “comparativamente più rappresentativo”. L’esito favorevole di questa verifica (Consiglio di Stato, 4699/2015, Corte costituzionale 51 / 2015) elimina il rischio di anomalia dell’offerta sul costo del lavoro.
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